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Vendemmia 2017: periodo vendemmiale e disposizioni regionali

11/08/2017

La legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" , in particolare l'articolo 10, c. 1 che "dispone che il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare la fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno"; 
L'articolo 10, comma 2 della legge dispone, inoltre, "che le regioni con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP".

Per il periodo vendemmiale 2017 la Regione del Veneto ha adottato il Decreto n. 79/2017 arricchimenti 2017 (All. A e B), che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2017.  

Per ulteriori informazioni:

visita la pagina di PIAVe dedicata alla filiera vitivinicola

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