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Obbligo controlli funzionali per attrezzature impiegate nella distribuzione prodotti fitosanitari

30/09/2016

Si ricorda che si sta avvicinando la scadenza del 26 novembre 2016, stabilita dall'art 12, comma 2, del D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012, che ha introdotto l'obbligo del controllo funzionale per le attrezzature aziendali utilizzate per uso professionale per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Il controllo funzionale deve essere effettuato presso un centro prova autorizzato dalle Regioni e Province Autonome.
Eseguito il controllo funzionale, il centro prova autorizzato provvede a rilasciare un attestato di conformità dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei fitofarmaci.

Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto, come riportato all'art. 12, comma 2, del D.lgs. 150/2012. 

Si pone l'attenzione degli utilizzatori di presidi fitosanitari su quanto previsto al comma 7, dell'art. 24  del  D.lgs  n. 150/2012, che prevede che - salvo che il fatto costituisca reato - l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici

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