Indicazioni Geografiche - DOP e IGP

Cosa sono le Indicazioni Geografiche

L'Indicazione Geografica (IG) è il nome di una località, di una regione o di un Paese, che identifica un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e le cui qualità e caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani. L'Unione europea ha istituito tre diversi regimi di IG per:

  • prodotti agricoli e alimentari
  • vini
  • bevande spiritose.

La regolamentazione comunitaria prevede due strumenti giuridici per tutelare e valorizzare i prodotti con IG:

  • la Denominazione di Origine Protetta (DOP)
  • l'Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Le IG che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario vengono iscritte in uno specifico Registro, distinto per regime, consultabile sul sito dell'Unione europea.

Direzione Agroalimentare 
e-mail : agroalimentare@regione.veneto.it
PEC : agroalimentare@pec.regione.veneto.it 

Prodotti Agricoli e Alimentari

I prodotti agricoli e alimentari per i quali può essere dimostrato un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica possono ottenere la protezione comunitaria come Indicazione Geografica Protetta (IGP) o Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Le definizioni delle due tipologie di indicazione geografica sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1151 del 21/11/2012 che stabilisce le norme per ottenere questa protezione.

La domanda di registrazione di una DOP o IGP può essere presentata da una associazione di produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. La procedura nazionale da seguire è stata individuata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) tramite il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21/05/2007.

Al termine dell'iter di riconoscimento, nel quale intervengono in momenti e con ruoli diversi la Regione, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e la Commissione europea, la DOP o IGP viene iscritta nella Banca Dati DOOR.

I prodotti DOP e IGP vengono identificati con i seguenti simboli o loghi comunitari:

 

Simbolo della DOP

Simbolo della IGP 

 

Per beneficiare della DOP o IGP, il prodotto agricolo o alimentare deve risultare conforme al disciplinare di produzione approvato per quella determinata indicazione geografica. Il rispetto dei requisiti indicati nei disciplinari di produzione è verificato da autorità di controllo pubbliche o organismi di controllo privati.

I prodotti DOP e IGP del Veneto sono 36, di cui 18 DOP e 18 IGP:

 

Vini

I vini, per i quali può essere dimostrato un legame fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, possono ottenere la protezione comunitaria come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP). Le due tipologie di indicazione geografica comunitaria sono state introdotte con il Regolamento (CE) n. 479 del 29/04/2008 di riforma della organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM), poi confluito nel Regolamento (CE) n. 1234 del 22/10/2007 o regolamento unico OCM. Le procedure per il riconoscimento di un vino DOP o IGP sono simili a quelle previste per i prodotti agricoli e alimentari.

In base al Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, con il quale l'Italia ha adeguato la normativa nazionale sulle denominazioni di origine dei vini (Legge n. 164/1992), le denominazioni di origine protetta sono classificate in:

  • Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG)
  • Denominazioni di Origine Controllata (DOC).

Le indicazioni geografiche protette, invece, comprendono le Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) della precedente normativa nazionale.

I vini DOCG, DOC e IGT del Veneto sono 52, di cui 14 DOCG, 28 DOC e 10 IGT:

I vini registrati come DOP o IGP vengono iscritti nel Registro comunitario E-Bacchus.

I vini DOP o IGP devono essere conformi a un disciplinare di produzione e possono essere identificati con i medesimi simboli o loghi comunitari previsti per i prodotti agricoli e alimentari a indicazione geografica. Il rispetto dei requisiti indicati nei disciplinari di produzione è verificato da autorità di controllo pubbliche o organismi di controllo privati. Le sigle DOC, DOCG e IGT possono essere usate in etichettatura da sole o con le nuove sigle europee (DOP o IGP).

Il sistema delle denominazioni di origine venete prevede la valutazione organolettica dei vini effettuata dalle Commissioni di degustazione, gestite dai relativi Organismi di controllo. Ciascuna Commissione è formata da sei componenti: un Presidente, un Segretario e da quattro commissari (di cui almeno due sono tecnici degustatori). La richiesta di inserimento negli elenchi dei tecnici ed esperti degustatori non è soggetta a scadenza mentre la nomina dei Presidenti e Presidenti supplenti, avviene mediante specifico avviso pubblico.

Clicca qui per maggiori informazioni sulle Commissioni di degustazione 


Direzione Agroalimentare
e-mail : agroalimentare@regione.veneto.it
PEC : agroalimentare@pec.regione.veneto.it

 

Bevande Spiritose

Un altro regime di indicazioni geografiche (IG) si applica alle bevande spiritose (bevande alcoliche destinate al consumo umano con titolo alcolometrico minimo di 15% vol.) [Regolamento (CE) n. 110 del 15/01/2008].

Le principali bevande spiritose prodotte in Italia sono: la grappa, il brandy, diversi tipi di acquavite e di liquore.

Per le bevande spiritose è prevista la protezione solo come Indicazione Geografica (IG), intendendosi come tale la bevanda spiritosa originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità o la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

La richiesta di registrazione di una bevanda spiritosa con indicazione geografica può essere presentata al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) da parte di associazioni e organizzazioni professionali, a livello nazionale e regionale, che operano nell'ambito delle bevande spiritose e che hanno tra gli scopi statutari la valorizzazione di queste bevande.

Per ogni indicazione geografica deve essere presentata una scheda tecnica descrittiva del prodotto, analoga per contenuti al disciplinare di produzione.

Maggiori dettagli sulle procedure per la registrazione comunitaria di una bevanda spiritosa sono contenute nel Decreto MIPAAF n. 5195 del 13/05/2010.

In caso di positiva conclusione dell'iter di riconoscimento, le IG delle bevande spiritose vengono iscritte nel Registro comunitario E-Spirit-Drinks.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha già approvato le schede tecniche della IG grappa e della IG brandy italiano, avviando la procedura di registrazione di queste due importanti bevande spiritose italiane.

 


UO Competitività Imprese Agricole
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Atlante dei prodotti DOP e IGP del Veneto

La Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura, ha realizzato una pubblicazione che presenta i 36 prodotti con indicazione geografica DOP e IGP, eccellenze del Veneto, descrivendone la storia, l'aspetto, la zona d'origine e reperibilità, fornendo indicazioni su tecniche di produzione, etichettatura, commercializzazione, impiego in cucina e in tavola. 

Per una consultazione più agevole, la pubblicazione viene presentata articolata per categorie e schede prodotti: 

 

Categorie DOP e IGP 

Schede prodotti DOP e IGP 
  Prodotti a base di carne consulta le schede 
  Oli e grassi 
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  Formaggi
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  Ortofrutticoli e cerealiconsulta le schede 
  Pesci, Molluschi e Crostaceiconsulta le schede 
  Prodotti di origine animaleconsulta le schede

Materiale di proprietà riservata della Regione del Veneto. L'uso di testi e foto è possibile previa autorizzazione scritta da parte di Veneto Agricoltura, citando gli estremi della pubblicazione. 

Per saperne di più: