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Acquisire Certificazioni, Abilitazioni e Attestazioni

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Imprenditore Agricolo Professionale - IAP

Alle Regioni compete l'accertamento e l'attestazione del possesso dei requisiti per ottenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ed accedere alle specifiche agevolazioni fiscali o previdenziali.
La Regione del Veneto ha affidato ad AVEPA la gestione della materia e con le DGR 2113/11 e con la DGR 1227/12 ha definito le modalità di presentazione e rilascio della qualifica secondo le due situazioni:

  • situazione ordinaria, quando il richiedente soddisfa le condizioni previste per il rilascio, applicando alla situazione aziendale i parametri standard unitari di tempo e reddito;
  • situazione extraordinaria, quando utilizzando gli stessi parametri, non sono soddisfatte le condizioni, ma l'impresa, per caratteristiche proprie, ha valori di reddito e tempo di lavoro che determinano il superamento della condizione negativa.

La semplificazione di tale processo, è stata ulteriormente sviluppata con la deliberazione della Giunta n. 679 del 16 maggio 2017, con la quale la Giunta ha approvato:

  • l'adeguamento e il riordino degli elementi del procedimento amministrativo per il riconoscimento delle qualifiche di Imprenditore Agricolo Professionale (Allegato A);
  • le tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo (Allegato B). 

Il richiedente, dopo aver obbligatoriamente costituito il Fascicolo aziendale presso il competente Sportello unico agricolo di AVEPA o un Centro di Assistenza Agricola (CAA), o un suo delegato/mandatario (libero professionista/CAA) dovrà compilare la domanda informatica mediante l'applicativo IAP di AVEPA, in modo da verificare se trattasi di situazione ordinaria o extraordinaria.

Se la situazione è ordinaria, stamperà e firmerà la domanda presentandola al CAA mandatario o allo Sportello Unico Agricolo della provincia competente che provvederanno ad effettuare l'istruttoria automatizzata e rilasceranno l'attestazione, annotando nel fascicolo aziendale il riconoscimento della qualifica di IAP.

Se la situazione è extraordinaria, la domanda stampata e firmata, deve essere presentata allo Sportello Unico Agricolo della provincia competente accompagnata da:

  • relazione tecnica a firma di professionista agroforestale abilitato circa le ore di lavoro necessarie alla gestione dell'azienda se diverse dall'ordinarietà;
  • conto economico aziendale (vedi modello di conto economico).

Il SUA in esito ai controlli rilascerà l'attestazione annotando nel fascicolo aziendale il riconoscimento della qualifica di IAP. L'attestazione vale per un anno a partire dalla data del rilascio. Nel caso di persona giuridica che venga riconosciuta IAP con l'apporto di una qualifica in corso di validità, la durata dell'attestazione rilasciata alla persona giuridica segue quella della figura che ha apportato la qualifica.

Normativa e disposizioni:
Regione del Veneto
Avepa

A chi rivolgersi
Sedi dello Sportello Unico Agricolo
Sedi territoriali delle Organizzazioni professionali Agricole 
Organismi di formazione professionale accreditati

Patentino Fitosanitario

Solo le persone in possesso del "certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari" (patentino fitosanitario) possono acquistare e utilizzare i prodotti fitosanitari.

A partire dal 27 novembre 2014 è entrato in funzione il nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e attuato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2136 del 18 novembre 2014.

Per  ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari è necessario superare una prova di valutazione alla quale si può accedere previa frequenza di un corso di 20 ore.

Soggetti esentati - Non è necessario seguire il corso se in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie; resta comunque obbligatorio, ai fini del rilascio del certificato, il superamento della prova di valutazione.

Il certificato ha una durata di 5 anni.

Per rinnovare il certificato non va sostenuto alcun esame, ma è indispensabile partecipare, nell' arco del periodo di validità del certificato, a specifici corsi o iniziative di aggiornamento della durata minima di 12 ore. Ciò vale per tutti i soggetti, anche per quelli in possesso dei titoli di studio precedentemente elencati.

Iscrizione al corso - L'interessato deve rivolgersi a uno degli Enti di Formazione autorizzati da AVEPA alla realizzazione di tali corsi. I corsi di formazione sono rivolti, in generale, agli utilizzatori professionali interessati all'ottenimento del Certificato che abbiano 18 anni compiuti.

Docenti - Con il decreto n. 150 del 24.12.2015 sono stati individuati i titoli di studio che i docenti devono possedere per essere idonei all'insegnamento delle materie di carattere tossicologico-sanitario previste dal programma didattico dei corsi di formazione previsti per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per i consulenti.

Calendario delle prove d'esame - Gli Sportelli Unici Agricoli  dell'AVEPA, in accordo con le Aziende ULSS locali, predispongono a cadenza semestrale un calendario con le date e le sessioni delle prove di valutazione.

Richiesta di rilascio/rinnovo del certificato: avviene compilando la domanda per via telematica.

Da luglio 2015 nuovo applicativo per il rilascio/rinnovo patentino (vedi la notizia)

Per maggiori informazioni:

Consulta la pagina web dedicata del sito di AVEPA

Consulta la pagina web dedicata del sito di Regione Veneto

Scarica il testo di studio "Guida al corretto impiego dei Prodotti Fitosanitari"

Patentino Idoneità Forestale

Il Patentino di idoneità tecnica è rilasciato all'operatore forestale, titolare o dipendente di impresa boschiva (iscritta alla CC.I.A.A. con codice ATECO 02 e/o 16), dopo aver sostenuto un percorso formativo obbligatorio della durata complessiva di 80 ore, organizzato in due moduli: corso base, della durata di 40 ore e corso avanzato per responsabile di cantiere, della durata di ulteriori 40 ore.

Modalità di richiesta del patentino
Il rilascio del Patentino di idoneità forestale è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di una apposita domanda all'Autorità forestale competente per territorio che comprende i seguenti documenti:

  • Domanda di rilascio del patentino di idoneità tecnica, a cui vanno allegati:
  • N. 2 foto tessera firmate entrambe sul retro;
  • Attestazione dimostrante il superamento dei corsi di qualificazione sopra indicati;
  • N. 2 marche da bollo (tradizionali o digitali);
  • Fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità

La richiesta va presentata al Dirigente dell'Autorità forestale nella cui giurisdizione risiede l'interessato. Il Patentino di idoneità forestale ha validità di 10 anni a decorrere dalla data del suo rilascio. Il suo rinnovo è subordinato alla partecipazione nei due anni precedenti la sua scadenza ad almeno un'iniziativa documentabile di aggiornamento tecnico. 

Albo imprese forestali
L'iscrizione all'albo delle imprese forestali è consentita solamente a quelle imprese il cui rappresentante legale e/o il responsabile di ciascuna squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva sono in possesso del patentino di idoneità tecnica di cui sopra.

Per l'iscrizione all'albo l'impresa deve presentare apposita domanda all'Autorità forestale competente per territorio corredata da:

1) Autocertificazione del rappresentante legale o titolare dell'impresa, prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante:

a) l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività selvicolturali e di utilizzazione di aree forestali, o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea;

b) la condizione non fallimentare;

c) la regolarità contributiva;

d) la mancanza di condanne penali;

e) l'elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dall'impresa per l'esercizio delle attività;

f) la mancanza, nei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, di sanzioni gravi e/o ripetute tra quelle previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali;

2) Possesso del patentino di idoneità tecnica da parte del titolare dell'impresa e/o del responsabile di ciascuna squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva.

Modalità  di iscrizione all'Albo

  • Domanda di iscrizione all'albo delle imprese forestali, a cui vanno allegati:
  • Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti esposti al punto 1);
  • Schema del profilo di impresa a fini statistici;
  • Copia del patentino di idoneità tecnica degli operatori e loro ruolo nell'ambito dell'impresa;
  • N. 2 marche da bollo (tradizionali o digitali);
  • Fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

La richiesta va presentata al Dirigente dell'Autorità forestale nella cui giurisdizione risiede l'interessato. L'iscrizione all'albo ha una durata di 5 anni. Alla scadenza dei cinque anni le imprese forestali iscritte all'Albo devono confermare alla struttura forestale la loro iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione o al contrario comunicando eventuali variazioni intervenute nella struttura aziendale.

Operatore Agrituristico

Cosa fare
L'imprenditore agricolo che intende avviare un'attività agrituristica deve iscriversi all'Elenco provinciale degli Operatori agrituristici

E' necessario inoltre:

  • iscriversi a un corso formativo di almeno 100 ore
  • presentare il Piano Agrituristico Aziendale
  • sostenere un colloquio presso la Commissione agrituristica provinciale
  • chiedere il rilascio dell'autorizzazione al Comune ove si vuole intraprendere l'attività.

Il Comune, viste le risultanze istruttorie della Commissione Provinciale, nonché i pareri rilasciati dalle Unità Sanitarie Locali, ha il compito di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche.

A cosa serve l'iscrizione
L'iscrizione all'Elenco provinciale degli operatori agrituristici è obbligatoria per avviare l'esercizio di un'attività agrituristica e, inoltre, è necessaria per:

  • poter richiedere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica
  • poter accedere a contributi regionali e/o comunitari.

A chi rivolgersi 

Uffici Agrituristici provinciali 

Enti di Formazione: vai all'elenco degli Organismi di formazione autorizzati dalla Regione del Veneto

Associazioni agrituristiche:

SUA: vai all'elenco degli Sportelli Unici Agricoli competenti per territorio
CAA: vai all'elenco dei Centri di Assistenza Agricola

Operatore fattoria didattica

Cosa fare

Le disposizioni attuative e operative per le fattorie didattiche sono state approvate con la Delibera della Giunta regionale n. 591 del 21 aprile 2015.

In particolare, l'imprenditore agricolo che intende avviare un'attività di fattoria didattica deve essere riconosciuto dalla Provincia di competenza e successivamente essere iscritto all'Elenco regionale.

Il prerequisito consiste nella frequenza a un Corso di formazione di 80 ore.

Per maggiori informazioni consulta la pagina del sito di Regione Veneto - Fattorie didattiche

Operatore ittituristico

Cosa fare
Soggetto del riconoscimento provinciale ai fini dell'esercizio dell'attività ittituristica è l'imprenditore ittico che abbia frequentato, con esito favorevole in sede di verifica finale, uno specifico corso di formazione che deve essere essere organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, nonché abbia esercitato nell'ultimo biennio una delle seguenti attività:

  • 1 anno di pesca professionale;
  • 1 anno titolare o socio di impresa ittica o di acquacoltura/vallicoltura/molluschicoltura.

Possono acquisire il ricoscimento provinciale, ai fini dell'esercisio dell'attività ittituristica:

  • soggetti che nell'ultimo biennio dimostrino di aver svolto per almeno un anno attività di ittiturismo o di agriturismo (come titolare, coniuge o familiare o parente fino al terzo grado) in una qualsiasi azienda ittica o agricola presente nel territorio nazionale;
  • laureati in agraria, biologia marina, scienze alimentari, ingegneria ambientale, e/o titoli equipollenti.

Possono acquisire, altresì, il riconoscimento provinciale ai fini dell'esercizio dell'attività ittituristica gli imprenditori ittici che hanno superato il corso di formazione di pescaturismo di cui alla DGR n. 604 del 3 maggio 2013.

Per avviare un'attività di ittiturismo è necessario inoltre:

 

  • presentare la domanda di riconoscimento provinciale,
  • compilare il Piano Ittituristico Aziendale e trasmetterlo al competente Ufficio della Provincia nel cui territorio ha sede l'attività ittituristica,
  • comunicare alla competente Provincia eventuali variazioni in termini di destinazione d'uso e/o superficie relativa ai beni immobili destinati all'attività di ittiturismo nonché eventuali variazioni delle unità lavorative che operano nell'ambito dell'attività Ittituristica,
  • trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), opportunamente compilata, al SUAP nel cui territorio ha sede l'azienda ittituristica.

 

La Provincia provvede a trasmettere alla Sezione Caccia e Pesca della Regione Veneto e al Comune territorialmente competente copia del Piano Ittituristico Aziendale, nonché a segnalare alle medesime Amministrazioni le eventuali variazioni sopra riportate.

Sistema di Produzione Biologico

Cosa fare
Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici e che immettono tali prodotti sul mercato, per essere iscritti nell'elenco regionale devono:

  • mediante l'apposito sistema informativo regionale, compilare la notifica informatizzata della propria attività ed inviare la relativa copia cartacea (sottoscritta e bollata) in relazione all'ubicazione in ambito provinciale della sede legale dell'impresa ai sottoindicati SUA competenti.
    Gli operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale in Veneto sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione al sistema “BOPV” dal 2014 presentano anche il Programma annuale di produzione (PAP)
  • è per questo necessario prima essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto e aver costituito il previsto Fascicolo aziendale presso la competente struttura periferica di AVEPA o un Centro di Assistenza Agricola (CAA). Per gli operatori "preparatori", "importatori" e "raccoglitori" è costituto il Fascicolo semplificato.

E' fondamentale quindi conoscere:

A cosa serve l'iscrizione
L'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori che attuano il sistema di produzione biologico è utile per:

  • poter essere legittimamente inseriti nel sistema di controllo di settore;
  • richiedere l'idoneità aziendale e la certificazione del prodotto per l'uso delle indicazioni in etichetta;
  • poter accedere a contributi regionali e/o comunitari

A chi rivolgersi

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Da sabato 1° marzo 2014 la compilazione del Programma annuale di produzione informatizzato per l'attività con metodo biologico è garantita attraverso l'accesso al sistema "GUARD" di gestione delle credenziali degli utenti https://login.avepa.it/GUARD2/web/page/static/index.html#/home?_k=noimu4

I manuali con le relative istruzioni riguardanti le operazioni di registrazione e quelle di attribuzione della delega a operare nello specifico applicativo regionale "BOPV" sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.avepa.it/manuali-procedure-biologico

Si informa che la data entro la quale gli operatori, che hanno notificato anche in Veneto l'attività di produzione biologica, sono tenuti a informatizzare le comunicazioni riguardanti i programmi annuali di produzione (PAP) per il 2019 è, su disposizione nazionale MiPAAFT (DD n. 5658/2019) prorogata al 15 maggio 2019.  

Tecnico Apistico

Cosa fare
L'apicoltore, l'imprenditore apistico o l'apicoltore professionista che intende diventare tecnico apistico deve iscriversi al Registro Regionale dei Tecnici Apistici. L'interessato deve:

I corsi di formazione per nuovi tecnici apistici vengono effettuati, di norma con cadenza biennale, dal Centro regionale per l'apicoltura (attualmente non sono in programma nuovi corsi di formazione, ultimo corso effettuato nel periodo febbraio - marzo 2013).

E' necessario inoltre:

  • partecipare al corso di aggiornamento annuale obbligatorio per i tecnici apistici già iscritti al registro regionale, della durata di 5 ore e che viene effettuato con cadenza annuale.

Per ulteriori approfondimenti si veda la pagina dedicata del sito della Regione Veneto.

L'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in collaborazione con il Centro Regionale per l'apicoltura, ha attivato una Comunità dei Tecnici Apistici che aggrega on-line tutti i tecnici iscritti all'Albo regionale. La Comunità è attiva sulla piattaforma e-learning della Regione Veneto.

A cosa serve l'iscrizione
L'iscrizione al Registro Regionale dei Tecnici Apistici è obbligatoria per svolgere l'attività di assistenza e consulenza tecnica agli apicoltori.

A chi rivolgersi
Centro Regionale per l'Apicoltura (CRA)

Associazioni Apistiche Nazionali e Regionali (link utili)

Tecnico consulente RSPP

Cosa fare
I tecnici che intendono operare nel campo della consulenza alle imprese per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro potendo utilizzare la misura 114 del PSR 2007-2013 devono acquisire una formazione professionale di base e specialistica che la Regione Veneto ha individuato nell'acquisizione della qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per il settore produttivo agricolo e agroalimentare (Macrosettore ATECO 1). Questa qualifica si ottiene mediante:

  • titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Laurea;
  • partecipazione al corso di formazione articolato in tre moduli A, B e C;
  • presenza al corso pari o superiore al 90% delle ore di lezione d'aula;
  • superamento con esito positivo di una prova d'esame.

E' necessario inoltre:

  • partecipare all'aggiornamento quinquennale obbligatorio per i tecnici RSPP già in possesso della specifica abilitazione, per un monte ore complessivo da realizzare nell'arco dei 5 anni a partire dalla conclusione del modulo B di specializzazione.

A cosa serve
Il percorso formativo consente l'acquisizione dei requisiti formativi necessari per esercitare l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 32 in tutti i settori e, per lo specifico regionale, i requisiti formativi per svolgere l'attività di consulenza sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura (Macrosettore ATECO 1 - Agricoltura).

A chi rivolgersi
I corsi di formazione e le attività di aggiornamento sono svolti dagli Enti di Formazione accreditati. Veneto Agricoltura svolge annualmente corsi e seminari di aggiornamento. Per informazioni consultare il sito di Veneto Agricoltura o contattare divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.

Inoltre Veneto Agricoltura ha creato una Comunità Professionale che aggrega gli RSPP attivi in agricoltura per un aggiornamento e uno scambio informativo continuo. Consulta le Comunità Professionali in Veneto.

Patentino per agromezzi

Per l'utilizzo (anche saltuario od occasionale) delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012 è necessario il conseguimento della specifica abilitazione (comunemente chiamata patentino per agromezzi).

In particolare:

  • il lavoratore autonomo o il datore di lavoro utilizzatore in possesso (al 12/03/2013) di esperienza documentata pari almeno a due anni (e non antecedente 10 anni) possono documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda della attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza, e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Inoltre, entro il 12/03/2017, devono frequentare un corso di aggiornamento solo teorico di 4 ore per ciascuna tipologia di macchina agricola utilizzata;
  • la medesima dichiarazione può essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari;
  • il lavoratore subordinato può documentare la propria esperienza di almeno due anni (e non antecedente 10 anni) attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole nominalmente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Inoltre, entro il 12/03/2017 deve frequentare un corso di aggiornamento solo teorico di 4 ore per ciascuna tipologia di macchina agricola utilizzata;
  • coloro che al 12/03/2013 non possiedono esperienza biennale nell'uso dell'attrezzatura di lavoro devono frequentare entro il 22/03/2015 un corso teorico e pratico di 12 ore.

Le attrezzature di lavoro di interesse per il settore agricolo per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono:

  • Trattori agricoli o forestali: "qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad uso agricole o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo";
  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili: "macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da un piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio";
  • Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): "attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo con sedile";
  • Macchine per movimenti terra: escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabili a cingoli.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'Accordo 22 febbraio 2012.

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